La sentenza n.2132 del 21/05/2019 emessa dal Tribunale di Catania, G.U. Dott. Nicola La Mantia, merita di essere segnalata perché si sofferma sulla questione dibattuta del giudicato implicito, relativamente ad un accertamento su conto corrente ove non è stato eseguito alcuna verifica contabile.

Questa la massima della sentenza:
<<l’accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica, nonché alla soluzione della questione di fatto e di diritto relativa ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, impedisce il riesame del medesimo punto, anche in ossequio al principio secondo il quale l’autorità del giudicato di cui all’art. 2909 c.c., copre il dedotto ed il deducibile e, quindi, non solo le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque esplicitamente investite dalla decisione, bensì anche le questioni non dedotte in giudizio e che costituiscono un presupposto logico ed essenziale ed indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato (ex multis, Cass. civ. n. 3187/2015; Cass. civ. n. 20054/2013).
La sussistenza dell’ostacolo rappresentato dal precedente giudicato si radica nella considerazione che nel precedente giudizio il Giudice ha proceduto ad un esame del merito della controversia, anche se esauritosi nel riscontrare la carenza probatoria. Ed invero, una volta che si è proceduto all’esame del merito, non è più possibile riproporre la medesima causa, anche se la prima è stata rigettata per difetto di prova.
La domanda va, quindi, dichiarata inammissibile ex art.2909 cc.>>

La pronuncia riguarda un secondo giudizio di accertamento negativo del credito su un conto corrente.
Nel primo omologo giudizio il Tribunale aveva rigettato  la domanda del correntista poiché la documentazione offerta dall’attore, a riprova delle asserite nullità cui era affetto il rapporto, non era completa.
Il primo Giudice aveva eseguito, però, un approfondito esame del merito ed aveva tratto la conclusioni che la frammentarietà degli estratti conto prodotti non poteva determinare alcun approfondimento istruttorio e che la prova in ordine alle lagnanze attoree non poteva ritenersi raggiunta.
Nel secondo giudizio il medesimo correntista sollevava le omologhe domande al Tribunale, producendo, questa volta, gli estratti conto in maniera continua per un periodo più limitato.
Il Giudice del secondo giudizio, correttamente, non solo reitera il noto principio secondo il quale l’autorità del giudicato di cui all’art. 2909 c.c., copre il dedotto ed il deducibile, ma  ne estende la portata anche nell’ipotesi in cui il primo giudizio sia stato rigettato per difetto di prova. Quindi, salvo il caso di fatti e situazioni sopraggiunte al primo giudizio, la valutazione del merito della medesima fattispecie è sempre preclusa ad un secondo giudice anche nel caso in cui non è stato eseguito alcun approfondimento istruttorio.

La pronuncia è rilevante poiché esclude la duplicazione dei giudizi di accertamento  su conto corrente (condannatori o di mero accertamento) anche quando, in un eventuale precedente giudizio tra le stesse part,i non è stata svolta la CTU contabile.

Nota redatta dall’Avv. Vincenzo Ternullo
Studio Legale Monterosso

TESTO INTEGRALE – SENTENZA 2132.2019 TRIBUNALE CATANIA

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