La sentenza n.647 del 19/07/2016 emessa dal Tribunale di Marsala, Giudice Unico, Dott.ssa Cinzia Immordino, merita di essere segnalata poiché il Giudice ha chiarito che non basta che nell’atto di citazione vi siano contenute le domande (più o meno generiche) ma è necessario che l’attore le contestualizzi alle difese della convenuta.

Questa la massima della sentenza:
<<Alla luce di ciò, il Tribunale rileva che parte attrice ha instaurato il giudizio formulando allegazioni e deduzioni puramente tautologiche, argomentate per assiomi, di fatto tentando di rimettere all’istituto di credito la prova, positiva, della corretta e legittima contabilizzazione delle operazioni di conto.
Si tratta, comunque, di un contegno che non vale a determinare la nullità dell’atto introduttivo per genericità della domanda, come eccepita dalla banca convenuta, poichè la genericità delle allegazioni refluisce sull’an del diritto fatto valere, in specie sull’onere della prova gravante sugli attori e, dunque, sul merito della fondatezza della domanda.
[…]
L’azione, per come proposta, è infondata e non può trovare accoglimento.
Muovendo dai principi in materia di onere della prova, incombe su colui che vuole far valere un diritto in giudizio l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, come enunciato dall’art. 2697 c.c.
La norma testé richiamata opera distribuendo tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti, gravando la parte dell’onere di provare i fatti che la stessa abbia dapprima allegato, ponendosi a monte, prima ancora dell’onere della prova, un onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
Parte attrice si è invero limitata a svolgere allegazioni di fatto assolutamente generiche (come letteralmente riportate) che non fanno in alcun modo concreto riferimento alle specifiche condizioni dei rapporti per cui è causa e di cui viene chiesta dichiararsi la nullità, affermando che l’istituto di credito convenuto ha applicato spese, costi vari e interessi non pattuiti, ma non ha nemmeno specificamente indicato quali siano queste spese e questi costi addebitati e non oggetto di specifica pattuizione.
Le allegazioni in fatto non sono più specifiche neanche per ciò che concerne la previsione della commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione periodica degli interessi passivi>>.

La pronuncia è condivisibile poiché, riprendendo il principio dispositivo che regola il processo civile,  sottolinea l’importanza della prova e la speculare impossibilità per il Giudice di supplice all’inerzia della parti sul punto.
Quindi, nel caso in cui l’attore richieda la ripetizione di indebito per illegittima applicazione dei tassi di interesse ultralegali, delle cms, di ulteriori oneri e delle spese e nel caso in cui la Banca convenuta abbia prodotto in giudizio i contratti, regolarmente sottoscritti (e non contestati), l’attore dovrebbe contestualizzare la domanda e specificare, in relazione alla documentazione offerta dall’Istituto di Credito, quale sono le domande che permangono e perché.
Diversamente, il Giudice non può sostituirsi alle parti e l’eventuale CTU contabile diverrebbe puramente esplorativa.

TESTO INTEGRALE – SENTENZA 647.2016 TRIBUNALE MARSALA

Share This

Share this post with your friends!