La Sentenza n. 371/2021 del 27/04/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia merita di essere segnalata in quanto affronta l’attuale e dibattuta questione relativa alla nullità della fideiussione omnibus, stipulata in conformità allo schema di contratto predisposto dall’ABI nel 2003.

Con la recentissima pronuncia in commento, che è stata resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice Unico, richiamando anche i principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 30818 del 28.11.2018 sull’onere della prova in tema di illecito antitrust, ha ritenuto che “al fine di far valere la dedotta nullità, spetta all’opponente fornire la prova della effettiva sussistenza di un accordo o intesa anticoncorrenziale a cui avrebbe aderito l’istituto di credito (…) e spetta, altresì, all’opponente provare l’uniformità nell’applicazione delle disposizioni contrattuali oggetto di censura da parte della Banca“.

Nella fattispecie in esame il Giudice, rilevando le lacune probatorie dell’atto di opposizione, ha evidenziato in particolare che, al fine di far valere la dedotta nullità della fideiussione, non sia sufficiente richiamare i principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione occorrendo, altresì, allegare, in punto di fatto “che il contratto ‘a valle’ di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui a contratti anteriormente stipulati ‘a monte’ e specificare altresì quali siano i profili in questione (vedi in questo senso Trib. Monza 2053/2018)“.

Con la sopracitata Sentenza, inoltre, il Tribunale di Pistoia ha anche confermato l’orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui l’inserimento, all’interno del contratto di fideiussione, delle clausole contrattuali giudicate lesive della concorrenzialità del mercato può determinare unicamente la nullità parziale delle medesime (articoli 2-6-8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI).

Anche in ragione dei superiori rilievi il Tribunale ha integralmente rigettato le domande attoree, ha confermato il Decreto Ingiuntivo Opposto ed ha condannato l’opponente alla rifusione delle spese di lite.

Nota redatta da
Studio Legale Monterosso

TESTO INTEGRALE – SENTENZA 371/2021 TRIBUNALE PISTOIA

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