Tribunale di Verona, sez. Esecuzioni Mobiliari, ordinanza 8 luglio 2021 (G.E. Dott.ssa R. Roberti)

 

 Istituto giuridico

La prescrizione estintiva è stabilita per ragioni di interesse generale a garanzia della certezza dei rapporti giuridici.

Si tratta di un istituto di ordine pubblico con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (art. 2934 c.c.).

La legge ricollega, infatti, al mancato esercizio di un diritto da parte del suo titolare per un certo termine la perdita del diritto per una presunzione assoluta di rinuncia al diritto stesso.

Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni. Per talune fattispecie sono, tuttavia, previste delle prescrizioni brevi, in relazione alla natura di determinati rapporti.

La prescrizione decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto (art. 2935 c.c.).

Il termine di prescrizione può essere soggetto a sospensione o a interruzione.

Si ha sospensione del termine per cause tassativamente indicate dall’art.2941 c.c. che non consentono temporaneamente l’esercizio del diritto. Al venir meno delle cause di sospensione, la prescrizione riprenderà il suo normale decorso.

A contrario, l’interruzione della prescrizione si verifica quando il titolare esercita il proprio diritto o il soggetto passivo del rapporto riconosce il diritto altrui.

Il codice indica quali atti interruttivi della prescrizione la notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo, la domanda giudiziale proposta nel corso di un giudizio e ogni altro atto valido per la costituzione in mora.

Per effetto dell’interruzione, si inizia un nuovo periodo di prescrizione, senza tenere conto del tempo trascorso prima dell’atto interruttivo.

Gli effetti interruttivi possono essere permanenti o istantanei.

Di regola, la notificazione di un atto introduttivo di un giudizio (art.2945 c.2 c.c.) o la proposizione di una domanda nel corso di un giudizio già instaurato (art.2943 c.1 c.c.) interrompono la prescrizione in modo permanente, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Tuttavia, nel caso in cui il processo si estingua senza sfociare in una pronuncia, la natura permanente o istantanea degli effetti dell’atto interruttivo della prescrizione è oggetto di un dibattito giurisprudenziale.

Sul punto, dirimenti sono stati i più recenti orientamenti appresso enunciati.

Il caso

– Nel 2004 con D.I. del Tribunale di X, debitamente notificato e non opposto, si ingiungeva ad A e B il pagamento solidale di una somma in favore di Z.

– Nel 2005, in virtù di tale titolo, Z spiegava intervento nella proc. esec. immobiliare pendente nei confronti di B, promossa da un creditore ipotecario.

Il piano di riparto approvato nella suddetta procedura, tuttavia, assegnava il netto ricavato della vendita a parziale soddisfazione del credito ipotecario; mentre, nessuna somma veniva assegnata a Z per i crediti chirografari di cui all’atto di intervento.

– Nel 2015, il G.E. dichiarava l’improseguibilità  e la conseguente l’estinzione della procedura, a seguito dell’assegnazione delle somme ricavate dalle vendite, da cui risultava l’integrale incapienza delle ragioni di credito di Z come da D.I. del 2004.

– Nel 2021, Z notificava ad A atto di precetto e, successivamente, atto di pignoramento presso terzi, regolarmente iscritto a ruolo.

– Il debitore A con ricorso in opposizione ex art.615 c.2 c.p.c. eccepiva l’intervenuta prescrizione ex artt.2934 e 2946 c.c. del diritto di credito azionato fondato su D.I. notificato nel 2004,  in quanto posto in esecuzione solo a distanza di 17 anni dalla notifica del D.I. ed in difetto di ulteriori validi atti interruttivi posti in essere da Z fino alla notifica dell’atto di precetto ut supra avvenuto nel 2021.

 

L’ordinanza

Il G.E. del Tribunale di Verona, Dott.ssa R. Roberti, ha rigettato l’eccezione di intervenuta prescrizione ed ha riconosciuto efficacia interruttiva permanente all’atto di intervento spiegato in una procedura esecutiva pendente nei riguardi dell’obbligato in solido, definita, seppur infruttuosamente per il creditore.

Tale assunto trae fondamento da:

  • L’applicazione combinata dell’orientamento della Suprema Corte (Civ., Sez.3, sent. 26929 del 19/12/2014) a mente del quale il ricorso per intervento nell’espropriazione forzata è equiparabile alla “domanda proposta nel corso di un giudizio, idonea ai sensi del 2943 c.2.c.c. ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all’approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita” e dell’art.1310 c.c., in forza del quale gli atti interruttivi della prescrizione compiuti dal creditore nei confronti di un condebitore hanno piena efficacia interruttiva  nei confronti degli altri condebitori.
  • La sentenza n.12239 del 09/05/2019 della Cassazione civile, la quale

i) in primo luogo richiama una pregressa decisione secondo cui tra gli atti interruttivi della prescrizione viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943 c.c., comma 1), e che a questo atto l’art. 2945 c.c., comma 2, ricollega l’effetto interruttivo permanente sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Il che si verifica quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l’attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, ovvero, alternativamente, “quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall’estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l’insufficienza del ricavato delle vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili” (Cass., n. 4203 del 2002, pag. 17);

ii) in secondo luogo ha evidenziato che “la ratio nella logica della disciplina della prescrizione, è evidente: quando penda il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore non può dirsi inerziale e quindi significativa ai fini dei riflessi sulla persistenza del diritto; mentre, a norma dell’art. 2945 c.p.c., comma 3, quando quel processo si chiuda per mancanza d’iniziativa del creditore, che non lo coltivi come la legge impone, allora quella permanenza dell’effetto viene meno, fermo l’originario atto interruttivo che, pertanto, riprende un effetto istantaneo”;

iii) conseguentemente, “l’ipotesi di chiusura anticipata conseguente al mancato rinnovo nei termini della trascrizione del pignoramento, sebbene ulteriore e distinta rispetto al novero delle fattispecie estintive codicistiche, rientra nella categoria delle dinamiche conclusive del procedimento riconducibili alla connotazione inerziale della condotta del creditore. Il processo esecutivo si chiude perché il creditore non lo ha coltivato come necessario”;

iv) “in tema di prescrizione, l’effetto interruttivo permanente determinato dall’introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell’art. 2945, secondo comma, cod. proc. civ., quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest’ultima, a norma dell’art. 2945, terzo comma, cod. proc. civ., l’effetto stesso resterà istantaneo”.

  • L’ordinanza n.8217 del 24/03/2021 (Civ., sez.6), secondo la quale, “in tema di prescrizione, l’efficacia interruttiva permanente determinata dall’introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art.1310 c.c., si protrae agli effetti dell’art.2945 c.2. c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l’attuazione coattiva del suo diritto ovvero fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo; mentre, nell’ipotesi opposta di estinzione cd.tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, l’interruzione ha effetto istantaneo ai sensi dell’art.2945 c.3. c.c.”.

In ragione dei superiori rilievi, il Tribunale ha rigettato l’eccezione attorea, compensando le spese della fase cautelare a causa della “particolarità della questione”.

 

         Nota redatta da
         Avv. Graziella Loibiso  e  Avv. Bianca Maria Monterosso

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