Tribunale di Palermo, Sezione V Civile,  ordinanza 5 ottobre 2022 (G.E. Dott.sa Emanuela Piazza)

 

L’ordinanza del 05/10/2022 resa dal Tribunale di Palermo merita di essere segnalata in quanto, nel subprocedimento di opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. finalizzato ad ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, rigettando l’istanza del debitore, il G.U. ha esaminato le seguenti questioni di diritto:

I ) Esclusione dell’obbligo di notifica del titolo contrattuale esecutivo nella espropriazione fondata su mutuo fondiario ex art.41 c.1 T.U.B.

II ) La mancata menzione nel precetto della spedizione della formula esecutiva del contratto di mutuo fondiario e della data di apposizione della formula esecutiva stessa non inficia la validità del precetto medesimo, non risultando tale vizio tra quelli provocanti la nullità del precetto ex art.480 c.2 c.p.c.;

III ) Costituisce effettiva erogazione delle somme, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto bancario e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, eseguita con versamento dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

IV ) Legittimità del sistema di ammortamento alla francese, in quanto garantisce il rispetto della regola dell’interesse semplice, non producendo interessi anatocistici, in quanto il mutuatario paga interessi solo sulla porzione di rata scaduta relativa al capitale, e non anche sugli interessi scaduti;

V ) L’eventuale usurarietà del tasso di mora non potrebbe incidere sulla validità dell’intero contratto di mutuo, restando valida l’applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi, lecitamente pattuiti ai sensi dell’art.1224 c.c.

 

 

     Nota redatta dall’Avv. Bianca Maria Monterosso 

Studio Legale Monterosso

 

 

TESTO INTEGRALE – ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO DEL 05/10/2022

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