La Ordinanza Collegiale del Tribunale di Ragusa del 03/07/2018 – Pres. Dott. Barracca, Rel. Dott.ssa Rabini, merita di essere segnalata perché si pronuncia sulla attuale e controversa questione della idoneità del mutuo ipotecario a valere come titolo esecutivo ex art.474 c.p.c., per procedere ad esecuzione forzata.

Numerosi Tribunali di merito, sulla scorta del principio enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.17194/2015, secondo cui, al fine di accertare «se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza […] se contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge», hanno affermato che non sia idoneo a costituire valido titolo esecutivo il contratto di mutuo che, pur contenendo la formale dichiarazione di quietanza, preveda, al tempo stesso, che la somma erogata verrà costituita in un deposito cauzionale infruttifero e svincolata in favore della parte mutuataria solo dopo che verranno adempiute le condizioni contrattuali per la erogazione definitiva, ove quest’ultima non risulti poi attestata tramite un successivo atto di erogazione definitiva e quietanza per atto pubblico.

Orbene, la recentissima Ordinanza Collegiale del Tribunale di Ragusa, nel rigettare il reclamo ex art.624 c.p.c. proposto dalla mutuataria – debitrice esecutata, ha, in accoglimento della tesi difensiva esposta dalla Banca – creditore procedente, mutato il suo precedente orientamento, rilevando che: <<Questo Collegio ritiene che l’atto di mutuo, per valere come titolo esecutivo, deve documentare la traditio, materiale o giuridica, della somma; inoltre il Collegio, a parziale mutamento dell’orientamento espresso in precedenti pronunce, ritiene che l’atto negoziale, contestuale al mutuo, con cui il cliente autorizza la banca a costituire un deposito cauzionale con le medesime somme concesse a mutuo, presuppone che il cliente abbia la disponibilità giuridica della somma. Nel caso di specie, nel contratto di mutuo stipulato con atto notarile in data 23.6.2009 le parti, all’art.12, davano atto che le somme concesse a mutuo venivano accreditate lo stesso giorno nel conto corrente del mutuatario e quest’ultimo autorizzava la banca a prelevare la somma appena accreditata al fine di costituire un deposito cauzionale per garantire gli adempimenti indicati nello stesso art.12 (iscrizione di ipoteca; polizza di assicurazione incendio); Come detto, l’autorizzazione data dalla banca, da parte del cliente, di prelevare la somma per costituire il deposito, costituisce un atto di disposizione negoziale il quale presuppone la disponibilità giuridica della somma da parte dello stesso cliente […] Si deve quindi ritenere che il contratto di mutuo del 23.6.2009 costituisce valido titolo esecutivo e il reclamo deve essere respinto>>.

Il nuovo orientamento espresso dal Tribunale di Ragusa prevede, pertanto, che il contratto di mutuo non richiede la materiale consegna della somma, in quanto è sufficiente la mera disponibilità giuridica della stessa, che può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.

Ciò è in linea con la previsione, oramai contenuta in tutti i “moderni” schemi contrattuali di mutuo ipotecario, secondo cui la parte mutuataria autorizza la Banca a prelevare la somma già accreditata sul conto corrente intestato alla stessa  mutuataria per costituirla in deposito cauzionale a garanzia dell’adempimento di taluni obblighi (es. iscrizione di ipoteca, polizza CPI).

E’ evidente, quindi, che se la mutuataria non consegue la previa disponibilità giuridica della somma non può autorizzare la Banca a prelevarla e, successivamente, a costituirla in deposito cauzionale.

Ne discende che la previsione secondo cui la somma erogata venga poi costituita in deposito cauzionale, documenta un credito già certo, liquido ed esigibile, e ciò vale a conferire al contratto di mutuo ipotecario la natura di titolo esecutivo ex art.474 c.p.c.

Nota redatta da
Studio Legale Monterosso

TESTO INTEGRALE – ORDINANZA DEL 03/07/2018 TRIBUNALE RAGUSA

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