La sentenza n.2566 del 31/05/2017 emessa dal Tribunale di Catania, Giudice Unico, Dott. Giorgio Marino, merita di essere segnalata perché in maniera convincente viene motivata l’applicazione, per l’accertamento del tasso soglia degli interessi moratori, della nota del 03.07.2013 della Banca d’Italia.
Questa la massima della sentenza:

<<Ebbene, è noto che le rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi (TEGM) da parte della Banca D’Italia non hanno mai tenuto conto degli interessi di mora perché gli stessi non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.Quindi, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori e per evitare il confronto tra grandezze disomogenee (TAEG applicato al cliente, comprensivo di interessi moratori, e TEGM non comprensivi della mora), la Banca d’Italia (circolare del 3 luglio 2013) adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.
Non si tratta di applicare circolari amministrative, anziché la legge ma di prendere definitivamente coscienza che, rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul TEGM dei mutui, significa ancora una volta confondere grandezze disomogenee, in quanto quel TEGM è ricavato sulla scorta di interessi ed altri oneri corrispettivi parametrati all’entità e alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall’entità del finanziamento, essendo legati invece all’entità dell’inadempimento (Tribunale Cremona, ordinanza del 9 gennaio 2015).
In definitiva, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di. 2,1 punti>>.

La pronuncia chiarisce che la funzione differente degli interessi corrispettivi, rispetto a quelli moratori, fisiologici i primi, accidentali ed eventuali i secondi, deve determinare una diversa applicazione delle disposizioni in materia di accertamento del tasso soglia, poichè gli interessi moratori sono più alti, per compensare la banca del mancato adempimento. Questi, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.
Tale differente funzione è stata sempre precisata nei Decreti trimestrali di rilevazione dei tassi soglia, si legge che <<i tassi effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento>>.
Quindi, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, e per evitare il confronto tra grandezze disomogenee, il Tribunale ritiene corretto applicare i criteri indicati nella nota del 31.07.2013 della Banca d’Italia,  secondo la quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.

TESTO INTEGRALE – SENTENZA 2566.2017 TRIBUNALE CATANIA

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