La sentenza n.613 del 27/12/2016 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, Giudice Unico Dott. Gaetano Balsamo merita di essere segnalata per essere uno dei pochi arresti (dopo il Tribunale di Pistoia, sentenza dell’8/02/2010), con il quale il giudice di un Tribunale dichiara l’improcedibilità della domanda per adesione dell’obbligazionista alla TFA.

Questa la massima della sentenza:
<<è circostanza non contestata tra le parti, ma anzi confermata dalle stesse attrici e ricavabile dai documenti versati in atti (in particolare dal doc.5 di parte convenuta e dai documenti trasmessi il 5  luglio 2016), che le stesse aderivano, in data 2 maggio 2006, alla procedura di arbitrato internazionale istituito presso l’ICSID (International Centre for Sett-lement of Investments Disputes) avendo conferito mandato in tal senso alla TFA (Task Force Argentina), al fine di ottenere «il recupero parziale o totale delle somme ad essi dovute dall’Argentina» (v. punto 3 della “Lettera di istruzioni agli obbligazionisti” di cui al cit. doc. 5 di parte convenuta).
L’improcedibilità in parola deriva non tanto dalla astratta proposizione dell’azione risarcitoria innanzi al tribunale italiano (prevedendo il punto 8 della menzionata Lettera una incompatibilità con le sole azioni dirette ad ottenere una pronuncia di nullità o di annullamento del contratto di acquisto dei titoli, per evidente inconciliabilità con l’intento di ottenere il rimborso di quanto dovuto nella veste di obbligazionista), quanto piuttosto dall’avvenuta adesione, da parte delle attrici, all’accordo siglato tra la TFA e la Repubblica argentina, in data 8 giugno 2016. In forza di tale accordo transattivo, infatti, le attrici hanno ottenuto il pagamento della somma di € 75.000,00, pari al 150% del valore nominale delle obbligazioni, a titolo di risarcimento del danno>>.

La pronuncia appare rilevante poiché ammette che l’adesione alla TFA e la conseguente transazione, danno luogo all’improcedibilità della domanda.
La sentenza non specifica il motivo, della (parziale) pronuncia in rito, ma lascia intendere che sia dipesa dal difetto di interesse ad agire eccepito dall’Istituto di Credito convenuto.
Gli attori e la Banca, nel corso del giudizio, hanno poi dichiarato e documentato sia l’adesione degli obbligazionisti all’accordo raggiunto tra la T.F.A. ed il Governo argentino,  sia il mandato alla Banca di ricevere il controvalore del 150% del valore nominale delle obbligazioni acquistate.
L’adesione al TFA, il conseguente accordo transattivo dell’8/06/2015 ed il successivo pagamento del 150 % del valore nominale delle obbligazioni acquistate, sono elementi che secondo il Tribunale hanno determinato l’improcedibilità della domanda.

TESTO INTEGRALE – SENTENZA 613.2016 TRIBUNALE CALTANISSETTA

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