La Sentenza n. 1000/2021 del 10/05/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Catania merita di essere segnalata in quanto la Corte, a conferma della statuizione del giudice di prime cure, ha riscontrato l’esistenza dell’accordo transattivo intercorso tra l’Istituto di Credito e la correntista, intervenuto a seguito di reciproche rinunce, con conseguente inammissibilità delle eccezioni di nullità proposte dagli attori.

Dall’esame dei fatti di causa si evince che, a seguito della richiesta della correntista di rimborso dei maggiori interessi addebitati sul rapporto di conto corrente, la Banca ha provveduto a disporre due accrediti, a saldo e stralcio di ogni altra pretesa, al ricevimento dei quali la correntista ha dichiarato di “… ritenersi soddisfatta di quanto operato e di non avere più nulla a pretendere nei confronti di Codesto Istituto“.

Alla luce dell’esplicita quietanza liberatoria rilasciata dalla correntista, la Corte ha rilevato che “… Dalle espressioni utilizzate si ricava l’ampia rinuncia a far valere qualsivoglia pretesa nei confronti della Banca (essendo la correntista pienamente soddisfatta dell’avvenuto accredito delle somme a tacitazione di quanto illegittimamente corrisposto all’istituto di credito in virtù del rapporto inter partes), dovendosi per tal via ritenere preclusa la domanda a far valere la nullità delle clausole contenute nel contratto di conto corrente (che gli appellanti limitano oggi alla applicata capitalizzazione degli interessi passivi, al carattere usurario degli interessi, all’addebito di “commissioni e spese ecc. ecc.”), volta ad ottenere la condanna della Banca alla restituzione di quanto la (correntista) ritiene di avere illegittimamente versato. Nullità, queste, che ben avrebbe potuto far valere all’epoca, ed alle quali ha rinunciato a mezzo del richiamato negozio dispositivo, volto a definire ogni eventuale contenzioso relativo al periodo pregresso“.

Con la sopracitata Sentenza la Corte d’Appello di Catania ha, inoltre, rilevato l’inapplicabilità dell’art.1972 c.c. al caso di specie, confermando l’orientamento giurisprudenziale che prevede che “L’art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l’invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell’art. 1419 c.c., l’essenzialità rispetto al contratto stesso” (v. Cass. nn. 2413/2016, 23064/2016)”.

Anche in ragione dei superiori rilievi la Corte ha integralmente rigettato le domande attoree, condannando parte appellante alla rifusione delle spese di lite.

Nota redatta da
Studio Legale Monterosso

TESTO INTEGRALE – SENTENZA 1000/2021 CORTE D’APPELLO DI CATANIA

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